Scelta del Contraente:
Procedura Aperta
Struttura Appaltante: COMUNE DI RUTIGLIANO
Cig: 9920312470
Stato: Annullata
Oggetto: GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ DI GESTIONE ORDINARIA, DI RECUPERO EVASIONE, DI RISCOSSIONE VOLONTARIA E DA VIOLAZIONI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DEL COMUNE DI RUTIGLIANO.
Descrizione: GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL’ ATTIVITÀ DI GESTIONE ORDINARIA, DI RECUPERO EVASIONE, DI
RISCOSSIONE VOLONTARIA E DA VIOLAZIONI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DEL COMUNE DI RUTIGLIANO.
Importo di gara: € 1.320.000,00
di cui:
- Importo soggetto a ribasso: € 1.320.000,00
- Importo non soggetto a ribasso: € 0,00
Scelta del Contraente: Procedura Aperta
Tipo di appalto: Servizi
Criterio di aggiudicazione: Offerta Economica Più Vantaggiosa
Modalità di partecipazione: Telematica
R.U.P.: Dott. ANTONIO MODESTO CHIANTERA
Data di pubblicazione: 30/06/2023
Data scadenza presentazione chiarimenti:
28/07/2023 12:00 - Europe/Rome
Data scadenza richiesta di sopralluogo:
28/07/2023 12:00 - Europe/Rome
Data di scadenza bando:
01/08/2023 23:59 - Europe/Rome
Caricamento busta amministrativa, tecnica ed economica
-
Da:
dalla data di pubblicazione della gara
-
A:
01/08/2023 23:59 - Europe/Rome
Data prima seduta pubblica amministrativa
02/08/2023 10:00 - Europe/Rome
Riepilogo documentazione
Determina a contrarre - Determina a Contrarre n. 1058-2023.pdf
DGUE - DGUE.pdf
Bando di gara - BANDO DI GARA Allegato 1.pdf
Disciplinare di gara - DISCIPLINARE DI GARA Allegato 3.pdf
CAPITOLATO SPECIALE Allegato 2 - CAPITOLATO SPECIALE Allegato 2.pdf
Codice di Comportamento dei dipendenti - Codice di Comportamento dei dipendenti - All 1 alla D.G.C. n. 87 del 23-04-2014.PDF
Criteri Ambientali Minimi - Criteri Ambientali Minimi.rar
Decreto del MEF n. 101 del 13.04.2022 - Decreto del MEF n. 101 del 13.04.2022.pdf
Manuali - Manuali.rar
Modulistica - Modulistica.zip
INCASSI IMU-TASI _RECUPERO EVASION - DOCUMENTO DI GARA-2023_INCASSI IMU-TASI _RECUPERO EVASIONE.pdf
Avviso di sospensione della gara - AVVISO DI SOSPENSIONE GARA.pdf
Sospensione della gara - Sospensione Gara Tributi.pdf.p7m
Chiarimenti
RISPOSTA
Si conferma che, in conformità a quanto previsto dall’art. 83, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, i requisiti tecnici richiesti per i partecipanti sono solo quelli previsti per l'iscrizione all’Albo di cui all'articolo 1 comma 805 della L.160/2019, che ha istituito l’Albo dei soggetti autorizzati alla riscossione e alle attività propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate, come individuati dall’art. 7 del Regolamento MEF ai fini all’iscrizione obbligatoria nella sezione separata dell'albo, di cui all’articolo dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e modificato a seguito dell’introduzione dell’art. 1, comma 807, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Pertanto il requisito di capacità tecnica e professionale contenuto nel Disciplinare di gara al punto 7 comma 7.2, vale a dire: “Avere alle proprie dipendenze almeno n.1 ufficiale della riscossione abilitato …” deve considerarsi un mero errore di redazione del documento e, quindi, non è valido come requisito di capacità tecnica e professionale.
IL RUP
DOTT. ANTONIO CHIANTERA
RISPOSTA DELLA STAZIONE APPALTANTE
PREMESSA
In riferimento ai dubbi espressi dall’operatore economico circa il punto 3.9. riportato a pagina 19 del Capitolato Speciale, a parere dello scrivente già dal titolo “Servizio di supporto e attività propedeutiche alla riscossione coattiva” si chiarisce bene la portata dell’attività richiesta all’appaltatore, in quanto ci si riferisce sempre e comunque alle attività di mero supporto alla riscossione coattiva che l’ente, a suo insindacabile giudizio, può decidere di effettuare in maniera diretta attraverso l’emissione di ingiunzioni di pagamento a firma del Funzionario responsabile dell’ente (attività in via di esaurimento visto la Legge 160/2019), oppure degli atti di esecuzione previsti dall’art. 1, comma 795, della Legge 160/2019 da emettere dopo il trascorso di 60 giorni dalla notifica di avvisi di accertamento di cui all’art. 1 comma 792 della stessa legge 160/2019; il tutto come meglio espresso all’articolo 3 punto 3.9, comma 4 lettera c del capitolato speciale (pagina 19).
Si precisa quindi che l’attività richiesta è solo ed esclusivamente quella di supporto alla riscossione coattiva e, quindi, di predisposizione degli atti del procedimento di riscossione coattiva che rimane attività di esclusiva competenza dell’ente “Nell'eventualità che il Comune di Rutigliano decida, a suo insindacabile giudizio, di non affidare in concessione il Servizio di riscossione coattiva delle proprie entrate a soggetti iscritti nell'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997, e/o di non riscuotere a mezzo ruolo coattivo di cui al D.P.R. 602/1973 alla “Agenzia delle Entrate – Riscossione”” (comma 1 del punto 3.9 del capitolato speciale).
Per quanto detto in precedenza ed espresso all’intero punto 3.9 del capitolato speciale, si precisa che NON È CORRETTO quanto espresso al punto 3.9 comma 4 lettera h. del capitolato speciale, secondo cui “l’appaltatore, entro 90 giorni dalla notifica dell’atto o comunque nel rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti, dovrà attivare le consequenziali procedure cautelari ed esecutive”, in quanto dette attività non possono ritenersi di supporto ma sono attività spettanti in via esclusiva ai soggetti iscritti nella Sezione Prima dell'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997, destinata ai “Soggetti che effettuano la gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali” a cui viene eventualmente affidata con rapporto di Concessione l’attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie comunali ai soggetti abilitati a svolgere dette attività.
Mentre l’attività richiesta all’appaltatore nella presente procedura di gara è solo ed esclusivamente quella di “SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ DI GESTIONE ORDINARIA, DI RECUPERO EVASIONE, DI RISCOSSIONE VOLONTARIA E DA VIOLAZIONI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DEL COMUNE DI RUTIGLIANO” in quanto, come meglio espresso all’art. 1.1 comma 3 del Capitolato Speciale, “Il Comune di Rutigliano (di seguito denominato Comune) mantiene la titolarità, la direzione e il controllo di tutti i processi per cui sono richiesti i servizi di supporto di cui al presente appalto, è altresì titolare del processo di programmazione di ogni attività ed in particolare dell’attività di accertamento e di recupero dell’evasione dei tributi oggetto dell’appalto. Tutte le potestà pubblicistiche inerenti la gestione e la riscossione delle entrate di propria competenza restano in capo al Comune”.
Pertanto, secondo quando precisato all’art. 5 del Disciplinare di gara, è consentita la partecipazione alla gara anche dei soggetti iscritti nella “Sezione seconda” dell’Albo di cui all’art 53 del D.Lgs. 446/1997, in conformità all’art. 1 comma 805 della Legge 160/2019, per i quali è disposta l’iscrizione nella “sezione separata dell'albo di cui al medesimo articolo 53 per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali”.
Alla luce dei chiarimenti sopra espressi l’attività di cui all’art. 3.9 comma 4 lettera h. deve correttamente intendersi come riferita non all’appaltatore ma allo stesso ente locale, che svolgerà direttamente detta attività, con il supporto dell’appaltatore nella eventuale predisposizioni degli atti richiesti per l’esecuzione delle procedure cautelari e/o esecutive secondo le direttive e la responsabilità della stazione appaltante.
Rimangono invece confermate tutte le altre procedure di supporto alla riscossione coattiva delle entrate comunali esposte all’art. 3.9 del capitolato speciale.
Nello specifico in riferimento ai quesiti avanzati dal fornitore:
a. il servizio di supporto alla riscossione coattiva è compreso nell’importo complessivo a base di gara oppure computato successivamente?
RISPOSTA
Si, il servizio di supporto alla riscossione coattiva da svolgere con le precisazione sopra esposte è compreso nell’importo complessivo a base di gara.
b. nel Disciplinare di Gara al punto 2 pag.5 dispone che “l’oggetto dell’appalto è costituito dal servizio di supporto all’attività di gestione delle entrate …………; la sede appaltante conferma la formulazione dell’oggetto d’appalto come da Disciplinare di Gara?
RISPOSTA
No, il servizio richiesto è quello diffusamente esposto nel Capitolato Speciale, che costituisce la lex specialis della procedura di gara in oggetto, con le precisazioni esposte nelle premesse alla presente risposta, mentre la richiamata locuzione del disciplinare costituisce solo una sintesi incompleta e non esaustiva delle attività richieste dal capitolato.
Rutigliano, 25/07/2023
Il Responsabile Unico del Procedimento
DOTT. Antonio CHIANTERA
(firma digitale)
RISPOSTA DELLA STAZIONE APPALTANTE
In conformità a quanto disposto dall’articolo 12 del Capitolato Speciale di gara, l’importo
corretto della “Parte variabile riferita al recupero evasione IMU/TASI”, è quello derivante
dall’applicazione del “Aggio percentuale a base d’asta pari al 15% delle somme definitivamente
riscosse, a seguito dell’attività svolta dell’affidataria per il recupero dell’evasione IMU/TASI, a
mezzo del C/C postale, bonifico bancario, F24, PagoPA o altra forma di versamento effettuati dai
contribuenti entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di emissione dell’avviso
di accertamento, ….”, indicato al richiamato art. 12 del capitolato in via presuntiva per l’importo
annuo di Euro 50.000,00 (cinquantamila).
Pertanto la diversa indicazione contenuta all’art. 21.3 del disciplinare di gara in cui si indica “un
importo presunto annuo pari ad € 60.000,00 (sessantamila) oltre IVA” deve ritenersi un mero
refuso, essendo invece corretto l’importo di Euro 50.000,00 (cinquantamila) esposto nel
Capitolato Speciale che costituisce la lex specialis della procedura di gara in oggetto.
Ad ogni modo tenendo conto che l’importo annuale della quota variabile posto a base di gara è
stata indicata solo a titolo presuntivo, in quanto il corrispettivo effettivo dovuto è calcolato sulla
base dell’aggio percentuale posto “a base d’asta pari al 15% delle somme definitivamente
riscosse, a seguito dell’attività svolta dell’affidataria per il recupero dell’evasione IMU/TASI ….”, in via prudenziale tenendo conto delle somme riscosse dal comune per il recupero dell’evasione
negli ultimi anni, al fine di fornire ai concorrenti alla gara tutti gli elementi di valutazione
economica, si mette a disposizione della procedura l’importo degli incassi per recupero
evasione IMU – TASI effettuati dall’ente negli ultimi 5 anni. Si allega: INCASSI RECUPERO EVASIONE IMU – TASI
Rutigliano, 25/07/2023
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Antonio CHIANTERA
(firma digitale
Non si condivide questa valutazione per i motivi di seguito riportati.
Con riferimento al criterio di valutazione C inserito nella tabella di cui all’art. 21.1, e riguardante il “PIANO DI ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEL SERVIZIO”, tale criterio di valutazione a sua volta è diviso in due sottocriteri D1 e D2, il primo con valutazione massima pari a 5 punti, riguarda le “Modalità e tempistica di avvio del servizio”, mentre il secondo D2, con punteggio massimo pari a 10, riguarda le “Modalità di dismissione del servizio”.
Nel primo criterio vengono chiaramente indicati gli elementi di valutazione che saranno considerati nell’attribuzione del punteggio nella fase iniziale di attivazione del servizio, vale a dire: a) il rispetto delle attività programmate, che tenga conto delle lavorazioni già in corso e di quelle ancora da eseguire per garantire la continuità dell’azione amministrativa; b) la gestione delle criticità, che eventualmente fossero riscontrate nella fase di avvio; c) messa in opera dei sistemi informativi, in modo da assicurare la piena funzionalità dei servizi informatici.
Allo stesso modo non può ritenersi generica la valutazione delle Modalità di dismissione del servizio, in quanto è mirata a valutare il progetto esposto dal concorrente nel passaggio dalla gestione corrente a quella entrante con le relative tempistiche con la precipua finalità di “minimizzare le criticità per l’Ente e semplificare il passaggio alla nuova gestione”, dovendosi tenere in conto che il servizio tributario è strutturato per fornire servizi efficienti al cittadino costituendo inoltre la principale fonte autonoma di finanziamento per l’Ente. Stesso discorso vale per il criterio di cui al punto D, riguardante le Proposte aggiuntive e/o migliorative che il concorrente vorrà presentare, in quanto essendo lasciate alla libera proposizione del fornitore che potrà offrire soluzioni utili per l’Ente, dovranno essere valutate tenendo conto dell’effettivo miglioramento del servizio proposto per l’attività di gestione ordinaria e di recupero dell’evasione delle entrate tributarie del Comune.
SI CONFERMA CHE SI TRATTA DI UN MERO ERRORE.
Come già chiarito nel precedente quesito in conformità a quanto previsto dall’art. 83, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, i requisiti tecnici richiesti per i partecipanti sono solo quelli previsti per l'iscrizione all’Albo di cui all'articolo 1 comma 805 della L.160/2019, che ha istituito l’Albo dei soggetti autorizzati alla riscossione e alle attività propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate, come individuati dall’art. 7 del Regolamento MEF ai fini all’iscrizione obbligatoria nella sezione separata dell'albo, di cui all’articolo dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e modificato a seguito dell’introduzione dell’art. 1, comma 807, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Pertanto il requisito di capacità tecnica e professionale contenuto nel Disciplinare di gara al punto 7 comma 7.2, vale a dire: “Avere alle proprie dipendenze almeno n.1 ufficiale della riscossione abilitato …” deve considerarsi un mero errore di redazione del documento e, quindi, non è valido come requisito di capacità tecnica e professionale.