QUESITO
Con riferimento alla previsione di cui all'art. 21 del Capitolato di gara, in considerazione del fatto che: ° ai sensi dell'art. 30 d. lgs 81/15 il lavoratore somministrato agisce sotto il diretto controllo dell’azienda utilizzatrice; ° ai sensi dell'art. 34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015 il lavoratore somministrato è computato nell'organico dell’Utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d’igiene e sicurezza sul lavoro ° ai sensi dell'art. 'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/15 tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’utilizzatore/datore di lavoro; ° ai sensi dell'art. 33, comma 2 d.Lgs. 81/15 l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare; si chiede a Codesta Stazione Appaltante di confermare che le previsioni di cui all'art. 21 si riferiscano esclusivamente ai lavoratori diretti dell'aggiudicatario e non anche ai lavoratori somministrati
RISPOSTA
Si precisa, a norma dell’articolo 35 comma 4 del D.lgs. n. 81/2015, che la Stazione Appaltante, in qualità di utilizzatore, osserva, nei confronti dei lavoratori somministrati, “gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti”.
QUESITO
Con riferimento alle previsioni di cui all’art. 24 del capitolato di gara, si rende necessario precisare che la caratteristica principale della Somministrazione di lavoro (servizio richiesto nell'ambito della presente procedura) è quella per cui il lavoratore - pur essendo formalmente dipendente dell’Agenzia per il Lavoro che gestisce ogni aspetto amministrativo del rapporto - opera, in concreto, nell’ambito dell’organizzazione dell’impresa utilizzatrice in cui si inserisce “nell’interesse e sotto la direzione ed il controllo” di quest’ultima (Art. 30 D.lgs 81/2015). Il personale somministrato agisce, quindi, sotto la diretta autorità dell’impresa utilizzatrice che, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali gestiti presso le proprie strutture, è tenuta ai sensi della normativa privacy a nominare ed istruire il personale somministrato che tratterà dei Dati Personali. Per definizione (art. 4, par.1, n.8 e art. 28 Reg.UE 2016/679), infatti, il Responsabile del Trattamento è “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”. Non avendo, pertanto, l'aggiudicatario alcun tipo di controllo sui lavoratori (dei quali è solo datore di lavoro formale), e quindi sui dati stessi che vengono trattati, non è ipotizzabile che allo stesso venga imputata la responsabilità in merito alle modalità del trattamento dei dati ed alla compliance con la nuova normativa europea in tema di dati personali. I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell’utilizzatore in qualità di titolare del trattamento, che dota i lavoratori somministrati degli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di data protection. Quindi, i trattamenti, le procedure di sicurezza e le tutele richieste dal Regolamento per i dati trattati dai lavoratori somministrati dovranno essere gestiti da parte dell’utilizzatore, direttamente, analogamente a quanto fatto, nella sua qualità di titolare del trattamento, con i suoi dipendenti diretti. Si chiede pertanto a Codesta Stazione Appaltante conferma che non troverà applicazione la previsione relativa alla nomina a responsabile dell'aggiudicatario
RISPOSTA
Con riferimento al trattamento dei dati personali, si precisa che il titolare del trattamento è il Comune di Mola di Bari, che il responsabile della protezione dei dati (DPO) è CSIPA srl, che il Responsabile del trattamento dei dati è il dott. Mauro La Grasta, Responsabile del Settore Servizi Socio-culturali del Comune di Mola di Bari e che incaricati del trattamento sono i dipendenti del predetto ente assegnati alle strutture interessate dal presente affidamento.
QUESITO
Preso atto che la gara somministrazione lavoro è finanziata dal Ministro del lavoro e politiche sociali tramite il Piano Povertà 2019 – 2021. Siamo a chiedere, se l'ambito sociale n.11, che vede il comune di Mola di Bari come capofila, ha nelle disponibilità di cassa l'importo della gara di € 118.951,46 ovvero dovrà rendicontare le spese al Ministero e attendere l'erogazione dei soldi da quest’ultimo. La domanda viene posta, per avere certezza che il pagamento delle fatture per il servizio regolarmente svolto, sia effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, così come previsto dall'art.11 del capitolato speciale d'appalto.
RISPOSTA
Si conferma quanto precisato nell’articolo 11 del capitolo di gara: “Il Committente provvederà al pagamento del servizio entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura, che l’Agenzia emetterà mensilmente secondo le norme fiscali in vigore e ai sensi della normativa in materia di fatturazione elettronica, previa acquisizione di D.U.R.C. regolare da parte del Committente medesimo e previa verifica di conformità delle prestazioni da parte del Direttore dell’esecuzione”.
QUESITO
Con riferimento alla previsione di cui all'art. 22 del capitolato di gara si precisa che ai sensi dell’art. 35, comma 7 d.lgs. 81/2015 “L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni.”. Si precisa altresì che in considerazione del fatto che il lavoratore somministrato agisce sotto il diretto controllo dell'azienda utilizzatrice, alcun danno potrà essere addebitato al contraente aggiudicatario. Da quanto sopra si evince che l'eventuale aggiudicatario non potrà essere ritenuto responsabile per i danni cagionati dal personale somministrato neppure in maniera indiretta. Si chiede quindi conferma che ai fini della partecipazione e successiva sottoscrizione del contratto, che la copertura sia relativa ai soli danni cagionati dai lavoratori diretti e non a quelli cagionati dai lavoratori somministrati. In merito all'assicurazione RCO si precisa altresì che i lavoratori somministrati sono assicurati INAIL e che l'utilizzatore ai sensi dell'art. 35, comma 4 d.lgs. 81/15, osserva nei confronti dei lavoratori somministrati medesimi gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti: eventuali azioni di rivalsa esperite dall’INAIL e/o autonome pretese risarcitorie dei somministrati a titolo di risarcimento del danno differenziale e di quello non coperto dall'assicurazione di legge (INAIL) incomberanno direttamente sullo stesso e non sull'agenzia per il lavoro aggiudicataria, pertanto alcun onere assicurativo aggiuntivo potrà essere richiesto a quest'ultima
RISPOSTA
Si conferma quanto che, ai fini della partecipazione e successiva sottoscrizione del contratto, la copertura sia relativa ai soli danni cagionati dai lavoratori diretti e non a quelli cagionati dai lavoratori somministrati, per i quali è valida la previsione dell’articolo 35 comma 7 del D.lgs. n. 81/2015, ai sensi del quale “l'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni”.
QUESITO
Con riferimento alla previsione di cui all'art. 10 del capitolato nella parte in cui si precisa che si prevede che "L'Agenzia del lavoro dovrà procedere all'immediata sostituzione delle persone che dovessero dimostrarsi inidonee allo svolgimento dei compiti loro assegnati o per le quali non dovesse essere più ritenuto sussistente il requisito della condotta irreprensibile. La sostituzione sarà operata dall'Agenzia di lavoro su formale e insindacabile richiesta del Committente" si precisa che la sostituzione del lavoratore sarà possibile nel corso del periodo di prova ovvero per giusta causa di recesso: l’eventuale richiesta di sostituzione al di fuori delle ipotesi sopra indicate, non potrà comportare l'automatica risoluzione del contratto e non solleverà l’Amministrazione Aggiudicatrice dall’obbligo di rimborsare al contraente aggiudicatario quanto sostenuto per il singolo contratto di prestazione di lavoro in essere e fino alla naturale scadenza, in quanto dovute per legge e per contratto collettivo applicato (art. 45 CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro). Si chiede quindi di confermare che le sostituzioni avverranno nel rispetto del periodo di prova fissato dal contratto.
RISPOSTA
Si conferma.