Con riferimento al sopralluogo, si precisa quanto segue.
Il sopralluogo ha un ruolo sostanziale, e non meramente formale, per consentire ai concorrenti di formulare un’offerta consapevole e più aderente alle necessità dell’appalto.
Lo scopo del sopralluogo è finalizzato a una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi, ed è funzionale alla miglior valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione, la migliore offerta tecnica.
A tal fine, il disciplinare di gara prevede di allegare obbligatoriamente, alla documentazione amministrativa (paragrafo 15.6), l’attestazione di avvenuto sopralluogo (mod. A).
Ovviamente, la produzione della suddetta attestazione presuppone il sopralluogo e la presa visione dei luoghi.
Pertanto, in considerazione delle disposizioni emanate in materia di emergenza COVID-19, è stato evitato il sopralluogo “assistito”, ossia con l’assistenza del personale dell’Ente, prevedendo, ai fini della partecipazione alla gara, l’effettuazione del sopralluogo e la presa visione dei luoghi da parte degli operatori economici in piena autonomia, senza l’intervento del personale dell’Ente.
Cercando, quindi, di contemperare i vari interessi in gioco, nell'ottica dell'interesse generale, ossia la necessità della stazione appaltante ad addivenire alla stipula del contratto nel più breve tempo possibile, la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dei cittadini, il rispetto delle norme vigenti, l’esigenza di garantire il più ampio accesso possibile alle procedure di gara, estrinsecazione del generale principio del favor partecipationis, in un’ottica di semplificazione, al fine di rendere tale adempimento più rispondente alle esigenze organizzative rappresentate dagli operatori economici, si ritiene che il soggetto munito di delega non debba essere necessariamente un dipendente dell’operatore economico, purchè un tecnico iscritto ad un albo professionale (ingegnere, architetto, agronomo, geometra, ecc.). Al fine di garantire l’anonimato tra i soggetti che partecipano alla procedura, il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti.
Quindi, il sopralluogo finalizzato all’attestazione di sopralluogo e di presa visione dei luoghi (mod. B), potrà essere svolto da un:
- titolare o rappresentante legale dell'impresa;
- direttore tecnico;
- dipendente munito di delega e/o procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa;
- soggetto diverso munito di delega e/o procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa e che contempli tra l'altro la specifica attività di effettuazione sopralluoghi per la partecipazione agli appalti pubblici. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo deve essere un tecnico iscritto ad un albo professionale (ingegnere, architetto, agronomo, geometra, ecc.). e non può ricevere l’incarico da più concorrenti.
Si ribadisce ancora una volta che, qualora vi siano oggettive situazioni di impedimento che venissero rappresentate, le stesse saranno oggetto di valutazione al fine di procedere ad eventuali sospensioni e/o proroghe.
Seguirà avviso da pubblicare sulla piattaforma.